Tutela della flora
L'Alto Adige è caratterizzato da una flora estremamente ricca di specie. La posizione climaticamente favorevole, in combinazione con una geologia differente e varie altitudini, permette un’ampia varietà di habitat.
La tutela efficace di una specie vegetale può avvenire solo tramite la conservazione del suo ambiente naturale. Molte delle specie protette sono quindi indice di ambienti naturali minacciati, di cui va promossa la conservazione. Si tratta soprattutto di ambiente umidi e prati aridi, che spesso sono state perse a causa dell'agricoltura intensiva.
La legge provinciale n. 6/2010, la cosiddetta legge di tutela della natura,
- tutela tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della Provincia di Bolzano, escluse le neofite invasive.
- distingue fra
- specie vegetali integralmente protette,
- specie che possono essere raccolte per uso proprio e
- specie parzialmente protette.
Le specie vegetali integralmente protette sono elencate nell’allegato B della legge provinciale. Questo allegato contiene anche specie vegetali degli allegati II e IV della direttiva habitat presenti in Alto Adige. Tutte queste specie vegetali non possono essere raccolte, tagliate, estirpate, distrutte o commercializzate. È vietato modificare l'ambiente naturale in modo tale da mettere in pericolo o pregiudicare la loro sopravvivenza. Nei biotopi, monumenti naturali, parchi naturali e siti Natura 2000 tutte le specie vegetali sono integralmente protette. Allo stesso modo lo prevede la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991). Nell'art. 11 vieta la raccolta o la distruzione di piante nelle aree protette nazionali, come ad es. nel Parco Nazionale dello Stelvio.
L’allegato C della legge provinciale elenca tutte quelle specie vegetali che possono essere raccolte per uso personale. Possono essere raccolte nel rispetto dei diritti dei proprietari del fondo. La raccolta è consentita inoltre solo al di fuori dei biotopi e dei monumenti naturali.
È permesso raccogliere frutti di bosco per uso proprio. Anche in questo caso, la raccolta è proibita nei biotopi e nei monumenti naturali.
Tutte le specie non incluse negli allegati B e C, ricadono nella categoria delle specie parzialmente protette. Salvi i diritti dei proprietari dei fondi, è consentita la raccolta giornaliera di al massimo dieci steli fioriferi per persona. Tranne nei biotopi e monumenti naturali questa limitazione non vale per proprietari, affittuari o usufruttuari dei fondi (conviventi compresi).
La legge provinciale n. 18/1991 disciplina la raccolta dei funghi. Essa è vietata nelle aree protette (parchi naturali, biotopi, monumenti naturali). Nei parchi naturali è consentita ai proprietari e ai residenti nei relativi comuni rispettando certe limitazioni. Per maggiori informazioni consulta la pagina internet del servizio forestale.
In casi eccezionali e per determinati scopi, è possibile richiedere delle deroghe alle limitazioni alla raccolta sopraindicati.
- Per raccogliere specie inserite in allegato IV alla Direttiva Habitat è necessario richiedere l'autorizzazione in deroga al Ministero competente. Questo è previsto dall’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE e dall’art. 11 del DPR n. 357/1997. Bisogna inoltre informare contestualmente l'Ufficio Natura.
- Per la raccolta di specie parzialmente protette oltre le limitazioni previste è necessario richiedere una deroga all’Ufficio Natura. La deroga viene concessa per finalità di ricerca, didattiche o farmaceutiche. Si richiede compilando e inviando l’apposito modulo sottostante, corredato da due marche da bollo, all’Ufficio Natura.
Modulo di richiesta autorizzazione - Il rilascio di eventuali deroghe per la raccolta di piante nel Parco nazionale dello Stelvio è regolamentato dall’art. 11 della LP n. 4/2018. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio.
Piante protette
Il seguente opuscolo contiene le specie integralmente protette in Alto Adige secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 6/2010. Fornisce informazioni su habitat, distribuzione, minacce e misure di protezione e conservazione adatte a queste specie.
È vietato raccogliere, collezionare, estirpare o distruggere le piante elencate. Inoltre, è proibito modificare il loro ambiente naturale in modo tale da metterne in pericolo o pregiudicarne la sopravvivenza.
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Ultimo aggiornamento: 11/04/2025