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Le linee guida natura e paesaggio Alto Adige

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Un utilizzo responsabile degli spazi naturali e agricoli 

Linee guida natura e paesaggio sono lo strumento più importante della pianificazione paesaggistica. Hanno lo scopo di proteggere e sviluppare in modo sostenibile il paesaggio altoatesino. A tal fine, vengono definite strategie, regole e linee guida per l'intera provincia.

Le Linee guida natura e paesaggio dell’Alto Adige 2002 è stato elaborato nel contesto del quadro normativo allora vigente. Di seguito sono riportati i contenuti principali delle linee guida:

  • tutela delle specie e degli habitat
  • paesaggio e tutela del paesaggio
  • tipologie territoriali dell’Alto Adige con le diverse unità di paesaggio
    (presenza, valore naturalistico, problemi e conflitti, obiettivi di tutela, misure)
  • strumenti per la tutela della natura e del paesaggio
    (pianificazione paesaggistica, strumenti di incentivazione, formazione e informazione)
  • strategie e misure

Perché sono necessarie le linee guida?

La natura e il paesaggio sono soggetti a molti interessi diversi. Per questo è importante trovare un equilibrio tra utilizzo e tutela.
Linee guida natura e paesaggio analizzano la situazione attuale, individuano le criticità e le possibilità di miglioramento e definiscono obiettivi e misure, seguendo il principio guida:
“rafforzare la tutela della natura su tutto il territorio provinciale”.

La tutela della natura e del paesaggio è un compito dell’intera società e può riuscire solo grazie all’impegno comune di tutti gli attori: dai singoli utilizzatori del territorio ai comuni, fino alle organizzazioni ambientaliste.

Linee guida natura e paesaggio intendono rafforzare questa consapevolezza, offrire orientamento e sottolineare l’importanza di un uso responsabile della natura e del paesaggio per il benessere di tutte le persone che vivono in Alto Adige.

L'integrazione delle linee guida con l'Allegato 5

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In seguito all'adozione della legge provinciale per il territorio e il paesaggio, è sorta l'esigenza di integrare Linee guida natura e paesaggio esistenti. 

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 106 del 6 febbraio 2026 sono state adottate norme dettagliate su diverse attività edilizie nelle aree naturali e agricole. Ambito di applicazione: tutto il territorio provinciale, ad eccezione delle aree Natura 2000, del parco nazionale, dei parchi naturali, dei monumenti naturali e dei biotopi protetti. In queste aree continuano ad applicarsi le norme specifiche, solitamente più severe.

Secondo la Legge provinciale per il territorio e il paesaggio, art. 45, comma 3), entrambi gli strumenti, Linee guida natura e paesaggio e il piano paesaggistico, sono sovraordinati agli altri strumenti di pianificazione.

Gli articoli vigenti dell’Allegato 5

Cosa è ammesso? Nelle aree agricole e naturali sono consentite piccole opere tecniche per i servizi (es. centraline, pompe) e le relative reti – massimo 20 m² per opera. Ammesse anche le fermate del trasporto pubblico. Le reti devono risultare dagli strumenti di pianificazione. Non applicabile in aree Natura‑2000, Parco Nazionale, Parchi Naturali, monumenti naturali e biotopi. 

Implicazioni: Progetti di servizio possibili; forme compatte e integrate nel paesaggio.

Cosa è ammesso? Sentieri e aree accessorie (tranne gli accessi a edifici abitati tutto l’anno o a masi) devono essere realizzati con superfici permeabili. Le prescrizioni tecniche del DP 17/2020 valgono anche fuori dai centri edificati. 

Implicazioni: Priorità alle superfici drenanti; migliore tutela del suolo.

Cosa è ammesso?

- Ricostruzione solo se, alla data della domanda, sono presenti parti essenziali dell’edificio (muri esterni, solai, parti della copertura), oppure se la domanda avviene entro 10 anni da demolizione/danno e la volumetria precedente è accertabile. 

- In zona agricola: aumento max del +30 % della superficie coperta rispetto al fabbricato legittimo esistente; deroghe solo se motivate. Edifici agricoli funzionali esclusi da questo limite. 

- In zone di pascolo/alpeggio, prato pascolo arborato e bosco: nessun aumento rispetto all’esistente. 

Implicazioni: Progettazione molto ancorata al fabbricato originario; più flessibilità in zona agricola, nessuna in aree sensibili.

Cosa è ammesso? I volumi interrati sono normalmente accessori; su pendio possono essere destinati a usi principali se costituiscono un’unità con il volume fuori terra e rispettano le norme igieniche. 

Implicazioni: Possibilità di integrare parte delle funzioni sotto terra, ma con vincoli chiari.

Cosa è ammesso? Bonus energetico in zona agricola secondo le linee guida dell’art. 21 c. 3 LP 9/2018 – espressamente ammesso anche nelle zone soggette a vincolo paesaggistico. 

Implicazioni: Riqualificazioni energetiche agevolate; verifica caso per caso.

Cosa è ammesso? Nuovi edifici funzionali all’attività agricola solo se il richiedente dispone di superfici minime: 10.000 m² (seminativi/prati) o 3.000 m² (colture intensive). 

Implicazioni: Legame chiaro tra costruzione e attività agricola reale; prevenzione di edificazioni isolate ingiustificate.

Cosa è ammesso? Presso i masi (DP 17/2020, art. 12) e tra edifici funzionali in aree di pascolo/alpeggio vale una distanza minima di 3 m tra edifici e muri di sostegno – salvo ampliamenti in aderenza. 

Implicazioni: Distanze più uniformi; migliore sicurezza e funzionalità.

Zona agricola: Ampliamenti secondo le linee guida dell’art. 35 LP 9/2018 fino a +30 % della superficie coperta (riferita all’08.11.2022). Oltre tale soglia è necessario un piano attuativo. Le superfici esterne impermeabilizzate non possono aumentare; ammessi volumi interrati (sotto la superficie coperta e contigui, fino al doppio della stessa). Valido anche per aziende con edifici in parte in zona mista e in parte in zona agricola. 

Zona di pascolo e prati alpini: Ampliamenti secondo linee guida, ma più restrittivi: massimo 1.500 m³ e max +20 % della superficie coperta (stesso riferimento temporale). Nessun aumento delle superfici impermeabili. Obbligo di relazione tecnica di un esperto iscritto negli elenchi provinciali (natura, paesaggio, agricoltura, foreste) con misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio. 

Implicazioni: Ampliamenti possibili ma misurati; nelle aree sensibili controlli più rigorosi e obbligo di monitoraggio.

Cosa è ammesso? In bosco sono ammessi punti di alimentazione e altane fino a 4 m², e bacini idrici (irrigazione/acqua potabile) fino a 5.000 m³ con locali tecnici fino a 4 m², secondo la disciplina forestale. 

Implicazioni: Infrastrutture piccole e circoscritte per attività forestali/cinofile.

Cosa è ammesso?

  • Zona agricola e bosco: apiari (anche didattici), depositi di legname, tettoie e piccoli ricoveri, secondo le linee guida. 
  • Zona di pascolo e prato alpino: solo piccole strutture lignee presso edifici abitativi, secondo linee guida. 

Implicazioni: Supporto alle attività tradizionali (apicoltura/legname) con regole più restrittive nelle aree sensibili.

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Ultimo aggiornamento: Oggi