Delimitare l'area insediabile
Una delle grandi novità della legge provinciale 9/2018 "Territorio e Paesaggio" è l'introduzione della cosiddetta "area insediabile" e con questa una distinzione fondamentale tra "dentro" e "fuori" dal centro urbano. Il nuovo motto per lo sviluppo comunale: "flessibili dentro, meticolosi fuori".
In parole semplici, questa distinzione divide un territorio comunale in due spazi:
- Nel primo, quello dell'insediamento, il cittadino e i suoi bisogni sono al centro dell'attenzione. Questo è lo spazio adibito allo sviluppo e alla trasformazione, sempre garantendo un'alta qualità urbana.
- Nel secondo spazio, invece, l'edificazione è, in linea di principio, vietata per garantire opportunità di ricreazione alle persone e spazio alla natura, al paesaggio e all'agricoltura.
La delimitazione dell'area insediabile
Le modalità esatte di questa delimitazione sono state stabilite in un regolamento di esecuzione separato, il decreto del presidente della provincia 31/2018 "Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo". I criteri di delimitazione dell'area insediabile di cui all'articolo 4 specificano, per esempio, quanto segue:
- l'area da incorporare nell'area insediabile deve essere già urbanizzata
- gli agglomerati hanno una struttura insediativa compatta e diverse destinazioni d'uso (zone residenziali, zone pubbliche, ecc.)
- devono essere dotati di strutture pubbliche e commerciali
- hanno un potenziale di sviluppo
- devono avere spazi verdi pubblici accessibili e buoni servizi di trasporto pubblico
- dove possibile, avere molte ore di sole
Questi criteri indicano che l'obiettivo della delimitazione non è solo quello di impedire la diffusione degli agglomerati esistenti, ma anche di sviluppare il minor numero possibile di agglomerati.
Sono aree insediabili solo gli agglomerati che hanno oggettivamente carattere urbano, ed offrono ai cittadini le dotazioni minime territoriali necessarie nella vita quotidiana.
Prendere in considerazione il costruito
La questione dell'area insediabile viene affrontata nell'elaborazione del Programma di sviluppo, che prevede, tra l'altro il censimento degli edifici vuoti e delle aree urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti e la determinazione degli obiettivi e dei termini per il loro riuso.
La legge stabilisce quindi chiaramente che un'analisi degli edifici e delle aree vacanti e non utilizzate, la cosiddetta capacità edilizia residua, è obbligatoria prima di costruire nel verde. Questo se non altro perché la capacità residua dovrà essere detratta dal fabbisogno previsto al fine di delimitare l'area insediabile.