Procedure di approvazione
Consulta le informazioni su procedure di approvazione, modifiche, trasformazioni, valutazioni e autorizzazioni inerenti ai piani urbanistici e paesaggistici.
La modifica del piano urbanistico è una procedura che inizia con la decisione del comitato comunale e la pubblicazione della documentazione.
Puoi consultare l'intera procedura, riassunta in maniera schematica, nel documento Approvazione e modifica del piano urbanistico/paesaggistico.
La procedura di approvazione del vincolo di tutela paesaggistica parte su iniziativa dell'Amministrazione provinciale o del Comune (in caso di variazioni).
In presenza di sufficienti motivazioni, l'iniziativa può partire anche dalla Giunta Provinciale, Comunità comprensoriale e da istituzioni ed associazioni di cui obiettivo è la tutela della natura, paesaggio e dell'ambiente.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata al piano paesaggistico.
In caso di trasformazioni di foreste, verde agricolo, prati e pascoli alberati o verde alpino in un'altra zona indicata, le competenze della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sono esercitate da una commissione separata.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata al piano paesaggistico.
La valutazione d’incidenza Natura 2000 è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000.
La valutazione d'incidenza è prevista dall'art. 22 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 - Legge di tutela della natura - ed è effettuata nell'ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti.
La Valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dalla direttiva europea 2001/42/CE, è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità decisionale complessiva.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina Valutazione ambientale strategica (VAS) - Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.
La Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) è stata introdotta in Alto Adige con una prima apposita legge provinciale nel 1992 a seguito dell’emanazione della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Nel frattempo, il settore viene disciplinato dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti”.
Oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale sono “tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali” (vedi l’articolo 1 comma 1 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2).
Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Valutazioni ambientali dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.
Qualora ai fini della realizzazione di un progetto edilizio occorrano più di due autorizzazioni, nullaosta o pareri vincolanti nei settori della tutela delle acque, delle norme contro l'inquinamento atmosferico ed acustico, della gestione dei rifiuti, della tutela della natura e del paesaggio, della pesca, dell'uso delle acque, nonché della limitazione all'utilizzo idrogeologico-forestale, si ricorre alla Procedura di approvazione cumulativa.
Tale procedura d'autorizzazione risulta prevista dall'art. 29 della provinciale 5 aprile 2007, n. 2 "Valutazione ambientale per piani e progetti".
Per ulteriori informazioni consulta la pagina Procedura cumulativa dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.
Mentre il caso normale prevede il rilascio delle autorizzazioni di tutela paesaggistica da parte del sindaco, determinati interventi elencati nell'art.12 della legge per la tutela del paesaggio sono subordinati, per loro importanza e portata, all'autorizzazione dell'amministrazione provinciale.
Il progetto presentato al comune competente viene in questo caso trasmesso assieme al parere della commissione edilizia comunale al Direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
Di norma dev’essere richiesto un parere non vincolante sul progetto alla Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, cui segue il rilascio dell'autorizzazione di tutela paesaggistica da parte del Direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
Per alcuni interventi (p.es. spianamenti, drenaggi) e per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche non è invece necessario acquisire il parere della Commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Anche in questo caso l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari condizioni (p. es. al previo versamento di una cauzione).
Eventuali varianti di progetti già esaminati dall’amministrazione provinciale, sia con esito positivo che negativo, devono essere nuovamente sottoposte all'amministrazione provinciale.
Possibilità di ricorso
L'istanza di ricorso è in questo caso la Giunta provinciale. Il committente ha 30 giorni di tempo per presentare il ricorso.
Validità
La validità dell'autorizzazione paesaggistica è limitata a cinque anni dalla data del suo rilascio.
Le autorizzazioni paesaggistiche di progetti, che non siano né "interventi minori" né preclusi all'amministrazione provinciale, vengono rilasciate di regola dal sindaco o dalla sindaca, ossia sono a questi delegate in forza di legge (art. 25 della legge di tutela del paesaggio).
Il sindaco o la sindaca deve definire la procedura entro 60 giorni dalla presentazione delle documentazioni progettuali complete. Prima di rilasciare l'autorizzazione, deve sentire il parere della commissione edilizia comunale. L'autorizzazione viene infine rilasciata contestualmente alla concessione edilizia oppure, qualora questa non sia prescritta, tramite apposito provvedimento.
Nelle aree ad utilizzo forestale limitato il rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco o della sindaca per l'esecuzione di lavori di scavo e di deposito di materiale è subordinato all'autorizzazione preventiva della direzione dell'Ispettorato forestale competente, come stabilito dalla Legge forestale.
La concessione edilizia può essere rilasciata anche mediante silenzio-assenso, cioè la domanda di chi richiede si intende accolta quando il termine di 60 giorni è scaduto senza che il sindaco si sia pronunciato. L'autorizzazione paesaggistica deve però sempre essere rilasciata con provvedimento esplicito.
Possibilità di ricorso
Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione "condizionata" rilasciata dal sindaco o dalla sindaca, chi richiede può ricorrere entro 30 giorni al Collegio per la tutela del paesaggio.
Validità
La validità dell'autorizzazione di tutela paesaggistica è limitata a cinque anni dalla data del suo rilascio.
Dalle norme di attuazione del vincolo paesaggistico (decreti di parchi naturali, piani intercomunali, piani paesaggistici) può essere espressamente prevista la trasmissione obbligatoria del progetto all’amministrazione provinciale ovvero l’acquisizione del parere della Commissione per la tutela del paesaggio.
Eventuali varianti di progetti già esaminati dall’amministrazione provinciale, sia con esito positivo sia negativo, devono essere nuovamente sottoposti all'esame dell’amministrazione provinciale.
Qualora il sindaco o la sindaca ne dovesse ravvisare la necessità, ha facoltà di concerto con l'esperto o l'esperta provinciale della Commissione edilizia comunale di sottoporre il progetto entro il termine di 60 giorni alla Ripartizione provinciale Natura e paesaggio per l'ulteriore verifica.
La decisione del direttore o della direttrice di ripartizione è vincolante. Il relativo provvedimento è trasmesso a chi ha presentato la richiesta nonché al Comune entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti progettuali.
L'autorizzazione progettuale può essere subordinata all'osservanza di particolari condizioni (p. es. previo versamento di una cauzione). Qualora scada il termine senza trasmissione della decisione del direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la competenza ritorna al sindaco o alla sindaca.
Possibilità di ricorso
Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione "condizionata" rilasciata dal sindaco o dalla sindaca, chi ha presentato la richiesta può ricorrere entro 30 giorni al Collegio per la tutela del paesaggio.
L'autorizzazione all'abbattimento di alberi entro il centro edificato, come delimitato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, viene rilasciata dal sindaco o dalla sindaca.
Il regolamento di attuazione alla legge sulla tutela del paesaggio prevede che nei seguenti casi il taglio di alberi nell’ambito del centro edificato sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica:
- per alberi che hanno raggiunto una determinata dimensione e cioè diametro del fusto misurato a 1,30 m da terra di oltre 50 cm ovvero un'altezza superiore a 20 m con esclusione delle pomacee e delle drupacee;
- per alberi che sono tutelati in base a disposizioni speciali su ambito comunale (regolamenti comunali del verde).
L'autorizzazione del sindaco o della sindaca è rilasciata con la procedura semplificata prevista per gli interventi non sostanziali. Ciò significa che il sindaco o la sindaca decide direttamente sulla domanda senza dover sentire il parere della Commissione edilizia comunale.
La semplificazione riguarda anche i documenti da allegare alla domanda: è sufficiente allegare un estratto della mappa catastale.
Inoltre, devono risultare in modo chiaro la localizzazione ed i dati tecnici dell'intervento progettato.
L'abbattimento delle piante legnose al di fuori del centro edificato è autorizzato dall'autorità forestale competente, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.
Nei casi in cui l'abbattimento di alberi rientri nella competenza dell'autorità forestale, "l'assegno forestale" costituisce anche autorizzazione paesaggistica.
Interventi non essenziali, cosiddetti "interventi minori" ai sensi dell'art. 8 co. 1/bis della legge di tutela del paesaggio sono autorizzati direttamente dal sindaco o dalla sindaca sulla base di documentazioni progettuali semplificate, senza il parere della commissione edilizia.
L'elenco tassativo degli interventi non essenziali è contenuto nell'art. 1, co. 1 del D.P.G.P. 6 novembre 1998, n. 33.