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La procedura di Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E
La procedura di Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E
Si applica a tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica all’interno delle zone produttive che sono soggetti a titolo abilitativo.
| Riferimenti normativi |
Il Piano Clima Alto Adige 2040 indica tra le misure da adottare per attenuare la gravità dei cambiamenti climatici per gli esseri umani l'uso responsabile delle superfici e la necessità nei centri urbani di strategie di piantumazione e ombreggiamento. In particolare, in un'ottica di gestione responsabile delle superfici va ridotto il consumo netto di nuovi suoli. Per il conseguimento dell'obiettivo fissato saranno necessarie due componenti: in primo luogo bisognerà limitare il più possibile il grado di nuova impermeabilizzazione annua, abbassandolo pertanto rispetto ai livelli attuali e, secondariamente, occorrerà ripristinare le funzioni ecologiche di quante più superfici sigillate possibili con il recupero delle aree impermeabilizzate o degradate. In linea con tali obiettivi il Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17 prevede dotazioni funzionali e territoriali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico. In particolare, all’articolo 4 comma 8 al fine di garantire la permeabilità del suolo nelle zone produttive richiede l’applicazione dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio, in breve RIE, di cui all’allegato B. |
| Definizione dell'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio, in breve R.I.E |
L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio è un indice numerico di qualità ambientale applicato al lotto edificiale; esso certifica la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e al verde. È stato introdotto dal 2004 nel Comune di Bolzano. Il modello per il calcolo del R.I.E. è disponibile sul sito del Comune di Bolzano e prossimamente sul sito del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa, così come il modello della modulistica e il manuale d’istruzioni del modello di calcolo. La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito dei Comuni interessati dall’intervento. Gli elementi essenziali nella determinazione del valore R.I.E. delle superfici sono: • la tipologia e i materiali di finitura delle superfici esterne esposte alle acque meteoriche; • la gestione e l’eventuale recupero/riuso delle acque meteoriche; • la piantumazione e l’inverdimento pensile. |
| Procedura dell'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio, in breve R.I.E |
La procedura R.I.E. è obbligatoria per i seguenti interventi all’interno della zona produttiva: 1. interventi di nuova costruzione o edificazione su parte di aree non ancora edificate; 2. interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di superfici esterne esposte alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate ecc.) ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Certificazione preventiva del R.I.E.: La certificazione preventiva del R.I.E. avviene in sede di rilascio del corrispondente titolo abilitativo ai sensi della vigente legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sulla base dei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del progetto. Occorre allegare: 1. il modello di calcolo dell’indice dello stato di fatto (R.I.E. 1); 2. il modello di calcolo dell’indice di progetto (R.I.E. 2); 3. planimetria generale in scala non inferiore a 1:200, con indicazione precisa delle superfici in relazione al loro grado di permeabilità, alla tipologia dei materiali impiegati, alla dettagliata individuazione delle caratteristiche del "verde" proposto e alle modalità di smaltimento ovvero recupero delle acque meteoriche. Certificazione finale del R.I.E.: Alla segnalazione certificata di agibilità deve essere allegata un’apposita dichiarazione attestante la conformità all’indice del progetto (R.I.E. 2). |
| Obiettivi |
L’obiettivo della procedura R.I.E. è quello di garantire il miglior indice R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) possibile. Occorre rilevare lo stato di fatto dell’indice (R.I.E. 1) e in sede progettuale fare riferimento all’indice R.I.E. predefinito per il tipo di intervento (R.I.E. Z). In caso di nuova costruzione o di riqualificazione di più del 40 per cento della superficie non permeabile del lotto o della cubatura esistente è prescritto un valore R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 1,5. Per un intervento di dimensioni più ridotte è prescritto un valore R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 1,0. Per gli interventi di nuova costruzione o edificazione su parte di aree non ancora edificate si applica il principio di garanzia del miglior indice R.I.E. di progetto. Il progettista ha l’onere di dimostrare di avere applicato il principio anche in casi critici e di certificare e documentare che la proposta progettuale è la migliore possibile nelle condizioni date. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di superfici esterne esposte alle acque meteoriche si applica il principio della migliore approssimazione possibile all’indice R.I.E. più elevato, sia esso il R.I.E. dello stato di fatto (R.I.E. 1) o il R.I.E. predefinito (R.I.E. Z), mediante presentazione di apposita documentazione tecnica. Qualora l’indice R.I.E. dello stato di fatto (R.I.E. 1) risulti maggiore dell’indice R.I.E. predefinito (R.I.E. Z), il R.I.E. 1 non può essere peggiorato. |
| Competenza |
| L’amministrazione comunale è responsabile dell’istruttoria relativa alla certificazione preventiva e finale del R.I.E. e rilascia il nulla osta per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi. |
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Ultimo aggiornamento: 01/07/2025